Patrocinio a spese dello Stato: termini per l'istanza

Pare opportuno segnalare ai Colleghi il decreto del Tribunale di Milano del 22 marzo 2016 (Giudice Dott. BUFFONE) in materia di liquidazione dei compensi relativi al patrocino a spese dello Stato.
Secondo tale pronunzia, che pare ampiamente condivisa e proviene comunque da una riconosciuta Autorità giurisprudenziale, dal 1 gennaio 2016 l’istanza di liquidazione va formulata prima che si chiuda il giudizio ed il Giudice deve provvedere con separato provvedimento.
In mancanza, il difensore non decade dal diritto, ma deve procedere in via ordinaria o con ricorso per ingiunzione.

Si trascrive di séguito il testo del decreto.


TRIBUNALE MILANO
SEZIONE IX CIVILE

Decreto 22 marzo 2016 (est. G. Buffone)

premesso che

- vista l’istanza presentata dall’Avv. …. , di liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, per la difesa prestata in favore di: ……

- nel corso dell’odierna udienza, la parte attrice ha depositato la cennata istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto della intervenuta definizione del procedimento nella medesima udienza, 

osservato che

- trova applicazione l’art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall’art. 1 comma 783 della l. 208/2015) poiché il decreto di pagamento è pronunciato in data successiva all’1 gennaio 2016 (avendo il cennato art. 83 natura processuale); in virtù della norma citata: «il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»;

- per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);

- il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento (v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006);

rilevato che 

- nel caso di specie, l’istanza è presentata tempestivamente e alla stessa sono allegati tutti i documenti che dimostrano le circostanze necessarie per l’accoglimento della domanda, 

- considerata la ricorrenza dei presupposti ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002

- visto l’art. 130 D.P.R. n. 115/2002;

- tenuto conto dell’attività svolta, dei risultati raggiunti e degli altri elementi del processo (…)

- applicato il DM 55/2014,

P.Q.M.

QUANTIFICA il compenso spettante al difensore, in complessivi euro 1384,00 (come da richiesta) che ridotto della metà, come per legge,
LIQUIDA 

in euro 692,00 in favore dell’Avv. … oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15%

ORDINA

alla Tesoreria Provinciale dello Stato tramite il Funzionario Delegato del Tribunale di Milano di pagare l’importo liquidato.

MANDA  alla cancelleria per i provvedimenti di competenza. 

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