Gratuito patrocinio

ELENCO (AL 22.3.23) AVVOCATI ISCRITTI NELLA LISTA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

Il patrocinio a spese dello Stato (detto anche "gratuito patrocinio") è un istituto giuridico previsto nell'ordinamento italiano dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - artt. dal 74 al 141).

Tramite tale istituto, il Legislatore italiano si è proposto di attuare l'art. 24 della Costituzione, garantendo l'accesso al diritto di difesa anche alle persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddittuale di sostenerne il costo.

La vigente normativa accorda il beneficio, oltre che nel processo penale, anche nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

È opportuno evidenziare che, a mente dell’art. 76 comma 4 ter D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

La concessione del beneficio in parola è disposta, in sede penale, dall'Autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento; relativamente alle altre materie, invece, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati: la cui decisione ha carattere provvisorio, necessitando di una successiva conferma da parte dell'Autorità giudiziaria. Più precisamente, il Consiglio dell'ordine esprime il proprio giudizio sulla richiesta di concessione del beneficio all'esito di un'attività di controllo formale e di merito. Il controllo, infatti, riguarda: da un lato, la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di reddito previsti dalla normativa; dall'altro, la non manifesta infondatezza della pretesa, che il richiedente stesso intende fare valere nel giudizio da promuovere od in quello promosso nei suoi confronti. 

Poiché il controllo di merito del Consiglio è limitato alla "non manifesta infondatezza" della pretesa, l'avvocato designato dal richiedente avrà il dovere di esaminare la fondatezza delle ragioni addotte dal cliente con un approfondimento critico ancor maggiore rispetto a quello, già elevato, posto normalmente in essere: tenuto conto del fatto che la propria prestazione professionale verrà retribuita con denaro pubblico.

L'art. 136 n. 2 del DPR 30.5.2002 n. 115 prevede, peraltro, che l'ammissione al patrocinio sia revocata dal magistrato se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.

Con l'obiettivo di offrire concreta attuazione alla normativa in parola, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ivrea ha predisposto gli elenchi degli avvocati disponibili a prestare il patrocinio a spese dello Stato. In tali elenchi sono inseriti avvocati in possesso dei particolari requisiti richiesti dalla normativa stessa: ovverosia, attitudini ed esperienza professionale; assenza di sanzioni disciplinari; anzianità professionale di almeno 2 anni.

Il Consiglio dell'ordine ha altresì predisposto un'opportuna modulistica per agevolare i cittadini nella compilazione delle richieste di ammissione.


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