Omicidio stradale: pubblicazione sulla G.U. ed entrata in vigore

Si trascrive di séguito il testo della Legge 41 del 23 marzo 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore da oggi, 25 marzo:


Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la seguente legge:

Art. 1
 

  1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la
morte di una persona con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale e' punito con  la  reclusione  da  due  a
sette anni.
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di
ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente
all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cagioni  per  colpa  la
morte di una persona, e' punito con la reclusione da  otto  a  dodici
anni.
  La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a  motore  di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in  stato  di  ebbrezza
alcolica ai  sensi  dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  b),  del
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni  per  colpa  la
morte di una persona.
  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di  una  persona,  e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  La pena di cui al comma precedente si applica altresi':
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o  con
patente sospesa o revocata, ovvero nel  caso  in  cui  il  veicolo  a
motore sia di proprieta' dell'autore del fatto  e  tale  veicolo  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'.
  Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti,  qualora  il  conducente
cagioni la morte di piu' persone, ovvero  la  morte  di  una  o  piu'
persone e lesioni a una o  piu'  persone,  si  applica  la  pena  che
dovrebbe infliggersi per la  piu'  grave  delle  violazioni  commesse
aumentata fino al triplo, ma la  pena  non  puo'  superare  gli  anni
diciotto.
  Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). -
Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente  si  da'  alla
fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due  terzi  e  comunque  non
puo' essere inferiore a cinque anni».
  2. L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dai seguenti:
  «Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi  o  gravissime). -
Chiunque cagioni  per  colpa  ad  altri  una  lesione  personale  con
violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale
e' punito con la reclusione da tre mesi a  un  anno  per  le  lesioni
gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di
ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente
all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  cagioni  per  colpa  a
taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione  da  tre  a
cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a  sette  anni  per  le
lesioni gravissime.
  Le pene di  cui  al  comma  precedente  si  applicano  altresi'  al
conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis,  comma
1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai  sensi  dell'articolo
186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del
1992,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni  personali   gravi   o
gravissime.
  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi  a  tre  anni  per  le
lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
  Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella  massima  consentita,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni
personali gravi o gravissime;
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime;
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime.
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o  con
patente sospesa o revocata, ovvero nel  caso  in  cui  il  veicolo  a
motore sia di proprieta' dell'autore del fatto  e  tale  veicolo  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'.
  Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti,  qualora  il  conducente
cagioni lesioni a piu' persone,  si  applica  la  pena  che  dovrebbe
infliggersi per la piu' grave  delle  violazioni  commesse  aumentata
fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.
  Art. 590-ter. (Fuga del conducente in  caso  di  lesioni  personali
stradali). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se  il  conducente
si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un  terzo  a  due  terzi  e
comunque non puo' essere inferiore a tre anni.
  Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le
circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo,  terzo,
quarto, quinto e  sesto  comma,  589-ter,  590-bis,  secondo,  terzo,
quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le  concorrenti  circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e  114,  non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste  e
le diminuzioni si operano sulla  quantita'  di  pena  determinata  ai
sensi delle predette circostanze aggravanti.
  Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). -
Ai fini degli articoli 589-bis e  590-bis  si  intendono  per  strade
extraurbane le strade di cui alle lettere  A,  B  e  C  del  comma  2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per
strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D,  E,  F  e
F-bis del medesimo comma 2».
  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 157, sesto comma, le  parole:  «e  589,  secondo,
terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo
e terzo comma, e 589-bis»;
    b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;
    c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla  disciplina
della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
    d) all'articolo 589, il terzo comma e' abrogato;
    e) all'articolo 590,  terzo  comma,  primo  periodo,  le  parole:
«sulla disciplina della  circolazione  stradale  o  di  quelle»  sono
soppresse;
    f)  all'articolo  590,  terzo  comma,  il  secondo   periodo   e'
soppresso.
  4. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore  nel
massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per  i  delitti  di
cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
    b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis. Nei casi di cui  agli  articoli  589-bis  e  590-bis  del
codice penale, qualora  il  conducente  rifiuti  di  sottoporsi  agli
accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero  di  alterazione
correlata all'uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope,  se  vi  e'
fondato motivo di ritenere che dal ritardo  possa  derivare  grave  o
irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma  2
e gli ulteriori provvedimenti  ivi  previsti  possono,  nei  casi  di
urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati
per  iscritto.  Gli  ufficiali  di  polizia   giudiziaria   procedono
all'accompagnamento dell'interessato presso il piu'  vicino  presidio
ospedaliero  al  fine  di  sottoporlo  al   necessario   prelievo   o
accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se
la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da
compiersi   e'   data   tempestivamente    notizia    al    difensore
dell'interessato, che ha facolta' di assistervi, senza che cio' possa
comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si  applicano
le previsioni di cui ai commi 1  e  2  dell'articolo  365.  Entro  le
quarantotto  ore  successive,  il  pubblico  ministero  richiede   la
convalida del decreto e degli eventuali  ulteriori  provvedimenti  al
giudice per le indagini preliminari, che provvede al  piu'  presto  e
comunque entro  le  quarantotto  ore  successive,  dandone  immediato
avviso al pubblico ministero e al  difensore.  Le  operazioni  devono
sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e
5 dell'articolo 224-bis».
  5. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) e'  aggiunta
la seguente:
    «m-quater)  delitto  di  omicidio   colposo   stradale   previsto
dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;
    b) all'articolo 381,  comma  2,  dopo  la  lettera  m-quater)  e'
aggiunta la seguente:
    «m-quinquies)  delitto  di  lesioni  colpose  stradali  gravi   o
gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo,  quarto  e
quinto comma, del codice penale»;
    c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma,
590, terzo comma,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «589,  secondo
comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;
    d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui
all'articolo 589, secondo comma, del codice penale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma,
e 589-bis del codice penale»;
    e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui
all'articolo 589, secondo comma, del codice penale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma,
e 589-bis del codice penale»;
    f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) e'  inserita  la
seguente:
    «e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate,  a  norma
dell'articolo 590-bis del codice penale»;
    g) all'articolo 552:
      1) al comma 1-bis,  dopo  le  parole:  «per  taluni  dei  reati
previsti dall'articolo 590, terzo  comma,  del  codice  penale»  sono
inserite le seguenti: «e per i reati previsti  dall'articolo  590-bis
del medesimo codice»;
      2) al comma 1-ter,  dopo  le  parole:  «per  taluni  dei  reati
previsti dall'articolo 590, terzo  comma,  del  codice  penale»  sono
inserite le seguenti: «e per i reati previsti  dall'articolo  590-bis
del medesimo codice».
  6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 189, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a  disposizione  degli  organi   di   polizia   giudiziaria,   quando
dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e'
soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;
    b) all'articolo 222:
      1) al comma 2, il quarto periodo e'  sostituito  dai  seguenti:
«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
reati di cui agli  articoli  589-bis  e  590-bis  del  codice  penale
consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto
periodo si applica anche nel  caso  in  cui  sia  stata  concessa  la
sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del  giudice  che
ha  pronunciato  la   sentenza   divenuta   irrevocabile   ai   sensi
dell'articolo 648 del codice di  procedura  penale,  nel  termine  di
quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto  competente
per il luogo della commessa violazione, che emette  provvedimento  di
revoca della patente  e  di  inibizione  alla  guida  sul  territorio
nazionale, per un periodo corrispondente a quello  per  il  quale  si
applica la revoca della patente, nei confronti  del  soggetto  contro
cui e' stata pronunciata la sentenza»;
      2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione  accessoria  di
cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per  i  reati
di cui all'articolo 589-bis,  secondo,  terzo  e  quarto  comma,  del
codice penale, l'interessato non puo' conseguire  una  nuova  patente
prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il  reato  di
cui  all'articolo  589-bis,  quinto   comma,   del   codice   penale,
l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima  che  siano
decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e' elevato a venti anni
nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato  per
i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c),  e  2-bis,
ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.
Il termine e' ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso  in
cui  l'interessato  non  abbia  ottemperato  agli  obblighi  di   cui
all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si  sia  dato  alla
fuga.
      3-ter. Nel caso di applicazione della  sanzione  accessoria  di
cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per  i  reati
di cui agli articoli 589-bis,  primo  comma,  e  590-bis  del  codice
penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente di  guida
prima che siano decorsi cinque anni dalla  revoca.  Tale  termine  e'
raddoppiato nel caso in cui l'interessato  sia  stato  in  precedenza
condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e
c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi  1  e  1-bis,  del
presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino a  dodici
anni nel  caso  in  cui  l'interessato  non  abbia  ottemperato  agli
obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
      3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da  uno
Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione  adotta
un provvedimento di inibizione alla guida  sul  territorio  nazionale
valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo  del  comma
2. L'inibizione alla  guida  sul  territorio  nazionale  e'  annotata
nell'anagrafe  nazionale  degli   abilitati   alla   guida   di   cui
all'articolo 225 del presente codice per il tramite del  collegamento
informatico integrato  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  403  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495»;
    c) all'articolo 219, comma 3-ter,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto  dai  commi  3-bis  e
3-ter dell'articolo 222»;
    d) all'articolo 223, comma 2:
      1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «commi  2  e  3»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' nei  casi  previsti  dagli  articoli
589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del  codice
penale»;
      2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di
cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto  comma,  e
590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti  gli  atti,  dispone,
ove sussistano fondati elementi di  un'evidente  responsabilita',  la
sospensione provvisoria della validita' della patente di  guida  fino
ad un massimo di cinque anni. In caso di  sentenza  di  condanna  non
definitiva, la sospensione provvisoria della validita' della  patente
di guida puo' essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;
    e) all'articolo 223, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo,
sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata
da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione,
ricevuti  gli  atti,  nei  quindici  giorni  successivi   emette   un
provvedimento di  inibizione  alla  guida  sul  territorio  nazionale
valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto  periodo.
L'inibizione  alla  guida  sul  territorio  nazionale   e'   annotata
nell'anagrafe  nazionale  degli   abilitati   alla   guida   di   cui
all'articolo 225 del presente codice per il tramite del  collegamento
informatico integrato  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  403  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495».
  7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  28
agosto  2000,  n.  274,  le  parole:  «nonche'  ad  esclusione  delle
fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di
fatto commesso da soggetto in stato di  ebbrezza  alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero  da  soggetto
sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,»   sono
soppresse.
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 marzo 2016 

                             MATTARELLA
 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 

          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 

          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 157, 582, 589, 590
          del codice penale, come modificati dalla presente legge:
              "Art.   157.   Prescrizione.   Tempo    necessario    a
          prescrivere.
              La prescrizione estingue  il  reato  decorso  il  tempo
          corrispondente al massimo  della  pena  edittale  stabilita
          dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se
          si tratta di delitto e a  quattro  anni  se  si  tratta  di
          contravvenzione,  ancorche'  puniti  con   la   sola   pena
          pecuniaria.
              Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
          riguardo alla pena  stabilita  dalla  legge  per  il  reato
          consumato o tentato, senza tener  conto  della  diminuzione
          per  le  circostanze  attenuanti  e  dell'aumento  per   le
          circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per  le
          quali la legge stabilisce una pena  di  specie  diversa  da
          quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
          caso si tiene conto dell'aumento massimo di  pena  previsto
          per l'aggravante.
              Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e  il
          tempo necessario a prescrivere e' determinato a  norma  del
          secondo comma.
              Quando per il reato la legge stabilisce  congiuntamente
          o alternativamente la pena detentiva e la pena  pecuniaria,
          per determinare il tempo necessario  a  prescrivere  si  ha
          riguardo soltanto alla pena detentiva.
              Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da
          quella detentiva e da  quella  pecuniaria,  si  applica  il
          termine di tre anni.
              I  termini  di  cui  ai  commi   che   precedono   sono
          raddoppiati per i reati di  cui  agli  articoli  449,  589,
          secondo e terzo comma, e 589-bis, nonche' per  i  reati  di
          cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del  codice  di
          procedura penale. I termini di cui ai commi  che  precedono
          sono altresi' raddoppiati per i delitti di  cui  al  titolo
          VI-bis del libro secondo, per il reato di cui  all'articolo
          572 e per i reati di cui alla sezione I del  capo  III  del
          titolo XII del libro II e di  cui  agli  articoli  609-bis,
          609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo  che  risulti
          la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal
          terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal  quarto  comma
          dell'articolo 609-quater.
              La prescrizione e'  sempre  espressamente  rinunciabile
          dall'imputato.
              La prescrizione non estingue i reati  per  i  quali  la
          legge prevede la pena dell'ergastolo,  anche  come  effetto
          dell'applicazione di circostanze aggravanti."
              "Art. 582. Lesione personale.
              Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
          quale deriva una malattia  nel  corpo  o  nella  mente,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
              Se la malattia ha una durata  non  superiore  ai  venti
          giorni e non concorre alcuna delle  circostanze  aggravanti
          previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione  di  quelle
          indicate nel numero 1  e  nell'ultima  parte  dell'articolo
          577,  il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa."
              "Art. 589. Omicidio colposo.
              Chiunque cagiona per colpa la morte di una  persona  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
              Se il fatto e' commesso con violazione delle norme  per
          la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'  della
          reclusione da due a sette anni.
              (Abrogato).
              Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di  morte  di
          una o piu' persone e di lesioni di una o piu'  persone,  si
          applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave
          delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,  ma  la
          pena non puo' superare gli anni quindici."
              "Art. 590. Lesioni personali colpose.
              Chiunque  cagiona  ad  altri  per  colpa  una   lesione
          personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con
          la multa fino a euro 309.
              Se la lesione e' grave la pena e' della  reclusione  da
          uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se  e'
          gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
          multa da euro 309 a euro 1.239.
              Se i fatti di cui al secondo comma  sono  commessi  con
          violazione delle norme per la prevenzione  degli  infortuni
          sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
          da tre mesi a un anno o della multa  da  euro  500  a  euro
          2.000  e  la  pena  per  le  lesioni  gravissime  e'  della
          reclusione da uno a tre anni.
              Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la  pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse, aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena  della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque.
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,
          salvo nei casi previsti  nel  primo  e  secondo  capoverso,
          limitatamente ai fatti commessi con violazione delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato   una
          malattia professionale.".
              - Si riporta il testo degli articoli 224-bis,  359-bis,
          380, 381, 406, 416, 429, 550 e 552 del codice di  procedura
          penale, come modificati dalla presente legge:
              "Art. 224-bis. Provvedimenti del giudice per le perizie
          che richiedono il compimento di  atti  idonei  ad  incidere
          sulla liberta' personale.
              1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato
          o tentato,  per  il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena
          dell'ergastolo o della reclusione superiore nel  massimo  a
          tre anni, per i delitti di  cui  agli  articoli  589-bis  e
          590-bis del codice penale e negli altri casi  espressamente
          previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia  e'
          necessario compiere atti idonei ad incidere sulla  liberta'
          personale, quali il prelievo  di  capelli,  di  peli  o  di
          mucosa del cavo orale su  persone  viventi  ai  fini  della
          determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e
          non vi e' il consenso della persona da sottoporre all'esame
          del perito, il giudice, anche  d'ufficio,  ne  dispone  con
          ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se  essa  risulta
          assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
              2.  Oltre  a   quanto   disposto   dall'articolo   224,
          l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullita':
              a) le generalita' della persona da sottoporre all'esame
          e quanto altro valga ad identificarla;
              b) l'indicazione del reato per cui si procede,  con  la
          descrizione sommaria del fatto;
              c)   l'indicazione    specifica    del    prelievo    o
          dell'accertamento da effettuare  e  delle  ragioni  che  lo
          rendono  assolutamente  indispensabile  per  la  prova  dei
          fatti;
              d) l'avviso della facolta' di  farsi  assistere  da  un
          difensore o da persona di fiducia;
              e) l'avviso che, in caso di  mancata  comparizione  non
          dovuta a  legittimo  impedimento,  potra'  essere  ordinato
          l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
              f) l'indicazione  del  luogo,  del  giorno  e  dell'ora
          stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalita'  di
          compimento.
              3.  L'ordinanza  di  cui  al  comma  1  e'   notificata
          all'interessato, all'imputato e al  suo  difensore  nonche'
          alla persona offesa  almeno  tre  giorni  prima  di  quello
          stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
              4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni
          che contrastano con espressi divieti posti  dalla  legge  o
          che possono  mettere  in  pericolo  la  vita,  l'integrita'
          fisica o la salute della persona o  del  nascituro,  ovvero
          che,  secondo  la   scienza   medica,   possono   provocare
          sofferenze di non lieve entita'.
              5. Le operazioni peritali sono  comunque  eseguite  nel
          rispetto  della  dignita'  e  del  pudore  di  chi  vi   e'
          sottoposto. In ogni caso,  a  parita'  di  risultato,  sono
          prescelte le tecniche meno invasive.
              6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini
          di cui al comma 1 non compare senza  addurre  un  legittimo
          impedimento, il giudice puo' disporre che sia accompagnata,
          anche coattivamente,  nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora
          stabiliti. Se,  pur  comparendo,  rifiuta  di  prestare  il
          proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone  che
          siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione
          fisica  e'  consentito  per  il  solo  tempo   strettamente
          necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento.
          Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
              7. L'atto e' nullo se la persona sottoposta al prelievo
          o  agli  accertamenti  non  e'  assistita   dal   difensore
          nominato."
              "Art. 359-bis. Prelievo coattivo di campioni  biologici
          su persone viventi.
              1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  349,  comma
          2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni  di  cui
          all'articolo 224-bis e non vi e' il consenso della  persona
          interessata, il  pubblico  ministero  ne  fa  richiesta  al
          giudice per le indagini preliminari che  le  autorizza  con
          ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
              2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo  di
          ritenere  che  dal   ritardo   possa   derivare   grave   o
          irreparabile  pregiudizio  alle   indagini,   il   pubblico
          ministero  dispone  lo  svolgimento  delle  operazioni  con
          decreto motivato contenente i  medesimi  elementi  previsti
          dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo  a  disporre
          l'accompagnamento   coattivo,   qualora   la   persona   da
          sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un
          legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione  coattiva  delle
          operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi.
          Entro le quarantotto ore successive il  pubblico  ministero
          richiede  al  giudice  per  le  indagini   preliminari   la
          convalida del decreto  e  dell'eventuale  provvedimento  di
          accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza
          al  piu'  presto  e  comunque  entro  le  quarantotto   ore
          successive,  dandone  avviso  immediatamente  al   pubblico
          ministero e al difensore.
              3. Nei casi di cui ai commi  1  e  2,  le  disposizioni
          degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5,  si
          applicano  a  pena  di  nullita'  delle  operazioni  e   di
          inutilizzabilita' delle informazioni  cosi'  acquisite.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo
          191.
              3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e  590-bis
          del  codice  penale,  qualora  il  conducente  rifiuti   di
          sottoporsi  agli  accertamenti  dello  stato  di   ebbrezza
          alcolica  ovvero  di  alterazione  correlata   all'uso   di
          sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e' fondato motivo
          di  ritenere  che  dal  ritardo  possa  derivare  grave   o
          irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto  di  cui
          al comma 2  e  gli  ulteriori  provvedimenti  ivi  previsti
          possono,  nei  casi  di  urgenza,  essere  adottati   anche
          oralmente e successivamente confermati  per  iscritto.  Gli
          ufficiali     di     polizia     giudiziaria      procedono
          all'accompagnamento dell'interessato presso il piu'  vicino
          presidio ospedaliero al fine di  sottoporlo  al  necessario
          prelievo  o  accertamento  e  si   procede   all'esecuzione
          coattiva  delle  operazioni  se  la  persona   rifiuta   di
          sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni  da  compiersi
          e'    data    tempestivamente    notizia    al    difensore
          dell'interessato, che ha facolta' di assistervi, senza  che
          cio' possa  comportare  pregiudizio  nel  compimento  delle
          operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1  e
          2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto  ore  successive,
          il pubblico ministero richiede la convalida del  decreto  e
          degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice  per  le
          indagini  preliminari,  che  provvede  al  piu'  presto   e
          comunque  entro  le  quarantotto  ore  successive,  dandone
          immediato avviso al pubblico ministero e al  difensore.  Le
          operazioni  devono  sempre  svolgersi  nel  rispetto  delle
          condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis."
              "Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di
          un delitto non colposo, consumato o tentato, per  il  quale
          la  legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo   o   della
          reclusione non inferiore nel minimo a  cinque  anni  e  nel
          massimo a venti anni.
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
              a) delitti contro la personalita' dello Stato  previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
              b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio   previsto
          dall'articolo 419 del codice penale;
              c) delitti contro l'incolumita' pubblica  previsti  nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
              d)  delitto  di  riduzione   in   schiavitu'   previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale;
              d-bis)   delitto   di   violenza   sessuale    previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale;
              d-ter) delitto di atti sessuali con  minorenne  di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale;
              e) delitto  di  furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale;
              e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale;
              f) delitto di rapina  previsto  dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale;
              f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi  aggravata
          di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo,  del
          codice penale;
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110;
              h)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
              i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
              l) delitti di  promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17  [della
          associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
          comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
          militare previste dall'articolo 1  della  legge  17  aprile
          1956, n. 561,  delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei
          gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
          1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
          o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della  L.  13  ottobre
          1975, n. 654;
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e  organizzazione  della  associazione  di   tipo   mafioso
          prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
              l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
          conviventi e di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo
          572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
              m) delitti di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma;
              m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione  o  uso  di
          documento di identificazione falso  previsti  dall'articolo
          497-bis del codice penale;
              m-ter)    delitti     di     promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni.
              m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto
          dall'articolo 589-bis, secondo e terzo  comma,  del  codice
          penale.
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'."
              "Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in  flagranza
          di un delitto non colposo,  consumato  o  tentato,  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena   della   reclusione
          superiore nel massimo a  tre  anni  ovvero  di  un  delitto
          colposo per il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
              a)  peculato  mediante  profitto   dell'errore   altrui
          previsto dall'articolo 316 del codice penale;
              b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista dagli articoli  319  comma  4  e  321  del  codice
          penale;
              c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
              d) commercio e somministrazione di medicinali guasti  e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale;
              e) corruzione di minorenni prevista  dall'articolo  530
          del codice penale;
              f) lesione personale  prevista  dall'articolo  582  del
          codice penale;
              f-bis) violazione di domicilio  prevista  dall'articolo
          614, primo e secondo comma, del codice penale;
              g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
              h) danneggiamento aggravato a norma  dell'articolo  635
          comma 2 del codice penale;
              i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
              l) appropriazione indebita prevista  dall'articolo  646
          del codice penale;
              l-bis) offerta,  cessione  o  detenzione  di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e 600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
          medesimo codice;
              m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma  1  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110;
              m-bis);
              m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
          ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
          di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
              m-quater)   fraudolente   alterazioni   per    impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall'articolo 495-ter del codice penale.
              m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali  gravi
          o  gravissime  previsto  dall'articolo  590-bis,   secondo,
          terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto.
              4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle."
              "Art. 406. Proroga del termine.
              1. Il pubblico ministero, prima  della  scadenza,  puo'
          richiedere al giudice, per giusta  causa,  la  proroga  del
          termine previsto dall'articolo 405. La  richiesta  contiene
          l'indicazione della notizia di reato  e  l'esposizione  dei
          motivi che la giustificano.
              2. Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste  dal
          pubblico ministero nei  casi  di  particolare  complessita'
          delle  indagini  ovvero  di  oggettiva  impossibilita'   di
          concluderle entro il termine prorogato.
              2-bis. Ciascuna proroga  puo'  essere  autorizzata  dal
          giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
              2-ter. Qualora si proceda  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli 572,  589,  secondo  comma,  589-bis,  590,  terzo
          comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la  proroga  di
          cui al comma 1 puo' essere concessa per  non  piu'  di  una
          volta.
              3. La richiesta di proroga e' notificata,  a  cura  del
          giudice, con l'avviso della facolta' di presentare  memorie
          entro  cinque  giorni  dalla  notificazione,  alla  persona
          sottoposta alle indagini nonche' alla  persona  offesa  dal
          reato che, nella notizia di reato  o  successivamente  alla
          sua  presentazione,  abbia  dichiarato  di  volere  esserne
          informata. Il giudice provvede  entro  dieci  giorni  dalla
          scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
              4. Il giudice autorizza  la  proroga  del  termine  con
          ordinanza emessa in camera di  consiglio  senza  intervento
          del pubblico ministero e dei difensori.
              5. Qualora ritenga che allo stato  degli  atti  non  si
          debba concedere la proroga, il giudice,  entro  il  termine
          previsto  dal  comma  3  secondo  periodo,  fissa  la  data
          dell'udienza in camera di  consiglio  e  ne  fa  notificare
          avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta  alle
          indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3,  alla
          persona offesa dal reato. Il procedimento si  svolge  nelle
          forme previste dall'articolo 127.
              5-bis. Le disposizioni dei  commi  3,  4  e  5  non  si
          applicano se si procede per  taluno  dei  delitti  indicati
          nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma  2,
          lettera a), numeri 4 e 7-bis.  In  tali  casi,  il  giudice
          provvede   con   ordinanza   entro   dieci   giorni   dalla
          presentazione della  richiesta,  dandone  comunicazione  al
          pubblico ministero.
              6.  Se  non  ritiene  di  respingere  la  richiesta  di
          proroga, il giudice autorizza  con  ordinanza  il  pubblico
          ministero a proseguire le indagini.
              7.  Con  l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta   di
          proroga,  il  giudice,  se  il  termine  per  le   indagini
          preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
          a dieci giorni per  la  formulazione  delle  richieste  del
          pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
              8. Gli atti di indagine compiuti dopo la  presentazione
          della richiesta di proroga e prima della comunicazione  del
          provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre
          che,  nel  caso  di  provvedimento  negativo,   non   siano
          successivi   alla   data   di    scadenza    del    termine
          originariamente previsto per le indagini."
              "Art. 416. Presentazione della richiesta  del  pubblico
          ministero.
              1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata  dal
          pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
              La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla  se  non  e'
          preceduta  dall'avviso  previsto   dall'articolo   415-bis,
          nonche'   dall'invito    a    presentarsi    per    rendere
          l'interrogatorio  ai  sensi  dell'articolo  375,  comma  3,
          qualora la persona sottoposta alle indagini  abbia  chiesto
          di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine  di
          cui all'articolo 415-bis, comma 3.
              2.  Con  la  richiesta  e'   trasmesso   il   fascicolo
          contenente la notizia di reato, la documentazione  relativa
          alle indagini espletate e i  verbali  degli  atti  compiuti
          davanti al giudice per le indagini  preliminari.  Il  corpo
          del reato e le cose pertinenti al reato  sono  allegati  al
          fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
              2-bis. Qualora si proceda  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli 589, secondo comma, e 589-bis del  codice  penale,
          la richiesta di rinvio a giudizio  del  pubblico  ministero
          deve essere depositata entro trenta giorni  dalla  chiusura
          delle indagini preliminari."
              "Art. 429. Decreto che dispone il giudizio.
              1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
              a) le generalita' dell'imputato e le altre  indicazioni
          personali  che   valgono   a   identificarlo   nonche'   le
          generalita' delle altre parti  private,  con  l'indicazione
          dei difensori;
              b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora
          risulti identificata;
              c) l'enunciazione,  in  forma  chiara  e  precisa,  del
          fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge;
              d) l'indicazione sommaria delle fonti di  prova  e  dei
          fatti cui esse si riferiscono;
              e)  il  dispositivo,  con  l'indicazione  del   giudice
          competente per il giudizio;
              f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
          comparizione,  con  l'avvertimento  all'imputato  che   non
          comparendo sara' giudicato in contumacia;
              g)  la  data  e  la  sottoscrizione   del   giudice   e
          dell'ausiliario che l'assiste.
              2.  Il  decreto  e'  nullo   se   l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dal comma 1 lettere c) e f).
              3. Tra la data del decreto e la  data  fissata  per  il
          giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
          giorni.
              3-bis. Qualora si proceda  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli 589, secondo comma, e 589-bis del  codice  penale,
          il termine di cui al comma 3 non puo'  essere  superiore  a
          sessanta giorni.
              4. Il  decreto  e'  notificato  all'imputato  contumace
          nonche' all'imputato e alla  persona  offesa  comunque  non
          presenti alla lettura del provvedimento di cui al  comma  1
          dell'articolo 424 almeno  venti  giorni  prima  della  data
          fissata per il giudizio."
              "Art. 550. Casi di citazione diretta a giudizio.
              1. Il pubblico ministero esercita l'azione  penale  con
          la  citazione  diretta  a  giudizio  quando  si  tratta  di
          contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena  della
          reclusione non superiore nel massimo a quattro anni  o  con
          la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 415-bis. Per la determinazione della  pena  si
          osservano le disposizioni dell'articolo 4.
              2. La disposizione del comma 1 si applica anche  quando
          si procede per uno dei seguenti reati:
              a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'articolo 336 del codice penale;
              b)  resistenza  a  un   pubblico   ufficiale   prevista
          dall'articolo 337 del codice penale;
              c) oltraggio a un magistrato  in  udienza  aggravato  a
          norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
              d)   violazione   di   sigilli   aggravata   a    norma
          dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
              e) rissa aggravata a norma dell'articolo  588,  secondo
          comma, del codice penale, con esclusione delle  ipotesi  in
          cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
          lesioni gravi o gravissime;
              e-bis) lesioni personali stradali, anche se  aggravate,
          a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;
              f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice
          penale;
              g) ricettazione prevista dall'articolo 648  del  codice
          penale.
              3. Se il  pubblico  ministero  ha  esercitato  l'azione
          penale con citazione diretta per un reato per il  quale  e'
          prevista l'udienza preliminare e la relativa  eccezione  e'
          proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma
          1, il giudice dispone con ordinanza la  trasmissione  degli
          atti al pubblico ministero."
              "Art. 552. Decreto di citazione a giudizio.
              1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
              a) le generalita' dell'imputato o le altre  indicazioni
          personali  che   valgono   a   identificarlo   nonche'   le
          generalita' delle altre parti  private,  con  l'indicazione
          dei difensori;
              b) l'indicazione della persona offesa, qualora  risulti
          identificata;
              c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa,
          delle  circostanze  aggravanti  e  di  quelle  che  possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge;
              d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio
          nonche'  del   luogo,   del   giorno   e   dell'ora   della
          comparizione,  con  l'avvertimento  all'imputato  che   non
          comparendo sara' giudicato in contumacia;
              e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di  nominare  un
          difensore di fiducia e che, in  mancanza,  sara'  assistito
          dal difensore di ufficio;
              f) l'avviso che, qualora ne  ricorrano  i  presupposti,
          l'imputato,  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento di primo grado, puo' presentare  le  richieste
          previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda
          di oblazione;
              g) l'avviso che il  fascicolo  relativo  alle  indagini
          preliminari e' depositato  nella  segreteria  del  pubblico
          ministero e che le parti e i loro difensori hanno  facolta'
          di prenderne visione e di estrarne copia;
              h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e
          dell'ausiliario che lo assiste.
              1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
          dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e  per  i
          reati previsti dall'articolo 590-bis del  medesimo  codice,
          il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro
          trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
              1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
          dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e  per  i
          reati previsti dall'articolo 590-bis del  medesimo  codice,
          la data di comparizione di cui al comma 1, lettera  d),  e'
          fissata  non  oltre  novanta  giorni  dalla  emissione  del
          decreto.
              2.  Il  decreto  e'  nullo   se   l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il  decreto  e'
          altresi' nullo se non  e'  preceduto  dall'avviso  previsto
          dall'articolo 415-bis, nonche'  dall'invito  a  presentarsi
          per rendere l'interrogatorio ai  sensi  dell'articolo  375,
          comma 3, qualora la persona  sottoposta  alle  indagini  lo
          abbia richiesto entro il termine di  cui  al  comma  3  del
          medesimo articolo 415-bis.
              3. Il decreto di citazione e' notificato  all'imputato,
          al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni
          prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei
          casi di urgenza, di cui deve essere  data  motivazione,  il
          termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
              4. Il decreto di citazione e' depositato  dal  pubblico
          ministero  nella   segreteria   unitamente   al   fascicolo
          contenente la documentazione, gli atti e le  cose  indicati
          nell'articolo 416, comma 2.".
              - Si riporta il testo degli articoli 189,  219,  222  e
          223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo
          codice della strada), come modificati dalla presente legge:
              "Art. 189. Comportamento in caso di incidente.
              1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
          ricollegabile  al  suo  comportamento,  ha   l'obbligo   di
          fermarsi e di prestare  l'assistenza  occorrente  a  coloro
          che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
              2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
          atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza  della
          circolazione   e,   compatibilmente   con   tale   esigenza
          adoperarsi affinche' non  venga  modificato  lo  stato  dei
          luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento  delle
          responsabilita'.
              3. Ove dall'incidente siano derivati  danni  alle  sole
          cose,  i  conducenti  e  ogni  altro  utente  della  strada
          coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare  intralcio
          alla circolazione, secondo le disposizioni  dell'art.  161.
          Gli agenti in servizio di polizia stradale, in  tali  casi,
          dispongono l'immediata rimozione  di  ogni  intralcio  alla
          circolazione, salva  soltanto  l'esecuzione,  con  assoluta
          urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare  le
          modalita' dell'incidente.
              4. In ogni caso i conducenti devono, altresi',  fornire
          le  proprie  generalita',  nonche'  le  altre  informazioni
          utili, anche ai fini risarcitori, alle persone  danneggiate
          o, se queste non sono presenti, comunicare  loro  nei  modi
          possibili gli elementi sopraindicati.
              5. Chiunque, nelle condizioni di cui al  comma  1,  non
          ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
          danno  alle  sole   cose,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  296  ad
          euro 1.183. In tale caso, se  dal  fatto  deriva  un  grave
          danno   ai   veicoli   coinvolti   tale   da    determinare
          l'applicazione della  revisione  di  cui  all'articolo  80,
          comma 7, si applica la sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida da quindici giorni
          a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
              6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1,  in  caso
          di  incidente  con  danno  alle  persone,   non   ottempera
          all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei
          mesi a tre anni.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida da  uno
          a tre anni, ai sensi del capo II, sezione  II,  del  titolo
          VI. Nei casi di cui al presente comma sono  applicabili  le
          misure previste dagli articoli 281,282,283 e 284 del codice
          di procedura penale, anche al di fuori dei limiti  previsti
          dall'articolo 280 del  medesimo  codice,  ed  e'  possibile
          procedere  all'arresto,  ai  sensi  dell'articolo  381  del
          codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di
          pena ivi previsti.
              7. Chiunque, nelle condizioni di cui al  comma  1,  non
          ottempera all'obbligo di prestare  l'assistenza  occorrente
          alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno
          a  tre  anni.  Si  applica   la   sanzione   amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida per  un
          periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
          a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI.
              8. Il conducente che si  fermi  e,  occorrendo,  presti
          assistenza a coloro che hanno subito  danni  alla  persona,
          mettendosi immediatamente a disposizione  degli  organi  di
          polizia  giudiziaria,  quando  dall'incidente   derivi   il
          delitto di  lesioni  personali  colpose,  non  e'  soggetto
          all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato;
              8-bis. Nei  confronti  del  conducente  che,  entro  le
          ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6,  si
          mette a disposizione degli organi di  polizia  giudiziaria,
          non si applicano le disposizioni di cui  al  terzo  periodo
          del comma 6.
              9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
              9-bis. L'utente della  strada,  in  caso  di  incidente
          comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui  derivi
          danno a uno  o  piu'  animali  d'affezione,  da  reddito  o
          protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto  ogni
          misura idonea ad assicurare  un  tempestivo  intervento  di
          soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque
          non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 413 ad euro 1.656. Le persone coinvolte in un
          incidente con danno a uno o piu'  animali  d'affezione,  da
          reddito o protetti devono porre in atto ogni misura  idonea
          ad  assicurare  un  tempestivo  intervento   di   soccorso.
          Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo
          precedente e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 83 ad euro 331."
              "Art. 219. Revoca della patente di guida.
              1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la
          revoca della patente di guida, il provvedimento  e'  emesso
          dal competente ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma
          1, e dal  prefetto  del  luogo  della  commessa  violazione
          quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
          accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120,  comma
          1.
              2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
          sanzione accessoria  l'organo,  l'ufficio  o  comando,  che
          accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
          legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne  da'
          comunicazione  al  prefetto  del   luogo   della   commessa
          violazione. Questi, previo  accertamento  delle  condizioni
          predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
          della patente alla prefettura, anche  tramite  l'organo  di
          Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza  si  da'
          comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri.
              3. Il provvedimento di revoca  della  patente  previsto
          dal presente articolo  nonche'  quello  disposto  ai  sensi
          dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti  la
          perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
          fisici prescritti, e' atto definitivo.
              3-bis. L'interessato  non  puo'  conseguire  una  nuova
          patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
          momento in cui e' divenuto definitivo il  provvedimento  di
          cui al comma 2.
              3-ter. Quando la  revoca  della  patente  di  guida  e'
          disposta a seguito delle violazioni di  cui  agli  articoli
          186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire  una  nuova
          patente di guida prima di tre anni a decorrere  dalla  data
          di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto  dai
          commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.
              3-quater. La revoca della patente di guida ad  uno  dei
          conducenti di cui all'articolo 186-bis,  comma  1,  lettere
          b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati
          di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e  187,
          costituisce  giusta  causa  di   licenziamento   ai   sensi
          dell'articolo 2119 del codice civile."
              "Art.   222.   Sanzioni    amministrative    accessorie
          all'accertamento di reati.
              1. Qualora da una violazione  delle  norme  di  cui  al
          presente codice derivino danni  alle  persone,  il  giudice
          applica  con  la   sentenza   di   condanna   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie  previste,  nonche'  le  sanzioni
          amministrative accessorie della sospensione o della  revoca
          della patente.
              2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale
          colposa la sospensione della patente e' da quindici  giorni
          a tre mesi. Quando dal fatto derivi una  lesione  personale
          colposa grave o gravissima la sospensione della patente  e'
          fino  a  due  anni.  Nel  caso  di  omicidio   colposo   la
          sospensione e' fino a quattro anni. Alla  condanna,  ovvero
          all'applicazione della pena  su  richiesta  delle  parti  a
          norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
          i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis  del  codice
          penale consegue  la  revoca  della  patente  di  guida.  La
          disposizione del quarto periodo si applica anche  nel  caso
          in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della
          pena. Il cancelliere del  giudice  che  ha  pronunciato  la
          sentenza divenuta irrevocabile ai sensi  dell'articolo  648
          del codice di procedura penale,  nel  termine  di  quindici
          giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente
          per  il  luogo  della  commessa  violazione,   che   emette
          provvedimento di revoca della patente e di inibizione  alla
          guida   sul   territorio   nazionale,   per   un    periodo
          corrispondente a quello per il quale si applica  la  revoca
          della patente, nei confronti del  soggetto  contro  cui  e'
          stata pronunciata la sentenza.
              2-bis.  La  sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione della patente fino a quattro anni e'  diminuita
          fino a un terzo nel caso  di  applicazione  della  pena  ai
          sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
          penale.
              3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
          accessoria  della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  di
          recidiva reiterata specifica verificatasi entro il  periodo
          di cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  della  condanna
          definitiva per la prima violazione.
              3-bis.  Nel  caso  di   applicazione   della   sanzione
          accessoria di  cui  al  quarto  periodo  del  comma  2  del
          presente articolo per i reati di cui all'articolo  589-bis,
          secondo,  terzo  e  quarto  comma,   del   codice   penale,
          l'interessato non puo' conseguire una nuova  patente  prima
          che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il  reato
          di cui  all'articolo  589-bis,  quinto  comma,  del  codice
          penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente
          prima che siano  decorsi  dieci  anni  dalla  revoca.  Tale
          termine  e'  elevato  a  venti  anni  nel   caso   in   cui
          l'interessato sia stato  in  precedenza  condannato  per  i
          reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c),  e
          2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del
          presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino
          a trenta anni nel  caso  in  cui  l'interessato  non  abbia
          ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1,
          del presente codice, e si sia dato alla fuga.
              3-ter.  Nel  caso  di   applicazione   della   sanzione
          accessoria di  cui  al  quarto  periodo  del  comma  2  del
          presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis,
          primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non
          puo' conseguire una nuova patente di guida prima che  siano
          decorsi  cinque  anni  dalla  revoca.   Tale   termine   e'
          raddoppiato nel caso in  cui  l'interessato  sia  stato  in
          precedenza condannato per i reati di cui all'articolo  186,
          commi  2,  lettere  b)  e  c),  e  2-bis,  ovvero  di   cui
          all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.  Il
          termine e' ulteriormente aumentato sino a dodici  anni  nel
          caso  in  cui  l'interessato  non  abbia  ottemperato  agli
          obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e  si  sia  dato
          alla fuga.
              3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata
          da uno Stato estero, il prefetto del luogo  della  commessa
          violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida
          sul territorio nazionale valido  per  il  medesimo  periodo
          previsto dal sesto periodo del comma 2.  L'inibizione  alla
          guida sul territorio nazionale  e'  annotata  nell'anagrafe
          nazionale degli abilitati alla guida  di  cui  all'articolo
          225 del presente codice per  il  tramite  del  collegamento
          informatico integrato di cui al comma 7  dell'articolo  403
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495."
              "Art. 223. Ritiro della patente di guida in conseguenza
          di ipotesi di reato.
              1. Nelle ipotesi di reato per le quali e'  prevista  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  o
          della revoca della patente di guida,  l'agente  o  l'organo
          accertatore  della  violazione  ritira  immediatamente   la
          patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci
          giorni,  tramite  il  proprio  comando  o   ufficio,   alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
          commessa  violazione.  Il  prefetto,  ricevuti  gli   atti,
          dispone la sospensione provvisoria  della  validita'  della
          patente di guida, fino  ad  un  massimo  di  due  anni.  Il
          provvedimento, per i fini di cui  all'articolo  226,  comma
          11, e' comunicato all'anagrafe  nazionale  degli  abilitati
          alla guida.
              2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si
          applicano anche nelle ipotesi di reato di cui  all'articolo
          222, commi 2 e 3, nonche' nei casi previsti dagli  articoli
          589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma,  e  590-bis
          del codice penale. La trasmissione della patente di  guida,
          unitamente  a  copia  del  rapporto  e   del   verbale   di
          contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo  che
          ha proceduto al  rilevamento  del  sinistro.  Il  prefetto,
          ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi
          di un'evidente responsabilita', la sospensione  provvisoria
          della validita' della patente di guida fino ad  un  massimo
          di tre  anni.  Nei  casi  di  cui  agli  articoli  589-bis,
          secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice
          penale  il  prefetto,  ricevuti  gli  atti,  dispone,   ove
          sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita',
          la sospensione provvisoria della validita' della patente di
          guida fino ad  un  massimo  di  cinque  anni.  In  caso  di
          sentenza  di  condanna  non  definitiva,   la   sospensione
          provvisoria della validita' della  patente  di  guida  puo'
          essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
              2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto
          periodo, sia disposta nei confronti di titolare di  patente
          di guida rilasciata da uno Stato estero,  il  prefetto  del
          luogo della commessa violazione,  ricevuti  gli  atti,  nei
          quindici  giorni  successivi  emette  un  provvedimento  di
          inibizione alla guida sul territorio nazionale  valido  per
          il medesimo periodo previsto dal comma 2,  quarto  periodo.
          L'inibizione  alla  guida  sul  territorio   nazionale   e'
          annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
          di cui all'articolo 225 del presente codice per il  tramite
          del collegamento informatico integrato di cui  al  comma  7
          dell'articolo 403 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
              3. Il cancelliere del giudice  che  ha  pronunciato  la
          sentenza  o  il  decreto  divenuti  irrevocabili  ai  sensi
          dell'articolo 648  del  codice  di  procedura  penale,  nel
          termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al
          prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
              4.  Avverso  il  provvedimento  di  sospensione   della
          patente, di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo,  e'
          ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.".
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
          a),  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.   274
          (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,
          a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1999,  n.
          468), come modificato dalla presente legge:
              "Art. 4. Competenza per materia.
              1. Il giudice di pace e' competente:
              a) per i delitti consumati  o  tentati  previsti  dagli
          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
          secondo  comma  perseguibili  a  querela   di   parte,   ad
          esclusione dei  fatti  commessi  contro  uno  dei  soggetti
          elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il
          convivente,    590,    limitatamente    alle    fattispecie
          perseguibili a querela  di  parte  e  ad  esclusione  delle
          fattispecie connesse alla colpa professionale e  dei  fatti
          commessi con violazione  delle  norme  per  la  prevenzione
          degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro
          o  che  abbiano  determinato  una  malattia   professionale
          quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia  di  durata
          superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo  comma,
          612,  primo  comma,  626,  627,  631,  salvo  che   ricorra
          l'ipotesi di  cui  all'articolo  639-bis,  632,  salvo  che
          ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis,  633,  primo
          comma, salvo che  ricorra  l'ipotesi  di  cui  all'articolo
          639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi
          di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma,  639  ,
          primo comma, e 647 del codice penale;
              (Omissis).". 

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