Pare opportuno evidenziare, in questa sezione, cosa significhino i diversi titoli attribuiti ai professionisti iscritti all'Albo:
AVVOCATO: laureato in giurisprudenza che, dopo un periodo di tirocinio presso uno studio legale, ha superato l'esame di abilitazione in Italia ed ha ottenuto il titolo di avvocato; gli è consentito patrocinare in tutta Italia avanti Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello. Dopo aver maturato numerosi anni di esperienza ed essere diventato AVVOCATO CASSAZIONISTA, può patrocinare anche avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori.
PRATICANTE SEMPLICE: laureato in giurisprudenza che sta svolgendo il tirocinio formativo presso uno studio legale ed è seguito in tale percorso da un avvocato (detto dominus) che gli insegna la professione e la deontologia forense.
PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO: laureato in giurisprudenza che, dopo il primo periodo di tirocinio presso uno studio legale (nel quale è seguito da un avvocato dominus), può patrocinare alcune tipologie di causa avanti Giudice di Pace e Tribunale, purché siano autorità giudiziarie territorialmente comprese all'interno del Distretto della Corte d'Appello di Torino.
AVVOCATO STABILITO: laureato in giurisprudenza che ha conseguito il titolo professionale equivalente a quello di avvocato in altri Paesi dell'Unione Europea, secondo la normativa ivi vigente; in Italia può patrocinare in forza di un'intesa stretta con un avvocato italiano.
AVVOCATO D'UFFICIO: nei procedimenti penali, se l'indagato/imputato non nomina un difensore di fiducia, l'Autorità giudiziaria gli nomina un difensore d'ufficio che lo tutela e gli garantisce il diritto di difesa. L'indagato/imputato può in ogni momento nominare un difensore di fiducia: in tal caso, al momento del perfezionamento della nomina fiduciaria si esaurisce il ruolo difensore d'ufficio. Per il difensore d'ufficio è prevista retribuzione non da parte dello Stato, ma da parte dell'indagato/imputato che da lui è stato difeso.
AVVOCATO ISCRITTO ALL'ELENCO DEL GRATUITO PATROCINIO: nel caso in cui il cittadino che ha bisogno di assistenza legale versi in ristrettezze economiche, egli può proporre istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (il cosiddetto "gratuito patrocinio") scegliendo un avvocato iscritto all'apposito elenco che si occupi della materia per cui è necessaria l'assistenza; se l'istanza è accolta e il patrocinio a spese dello Stato non viene poi revocato, lo Stato retribuirà l'avvocato.
Gli altri elenchi sono caricati in fondo alla pagina.