Cassa Forense: nuove modalità di riscossione dei contributi minimi

Si pubblica di séguito la missiva ricevuta da Cassa Forense, rivolta a tutti gli Iscritti.


"INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2017


Per il corrente anno 2017 i contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, sono riscossi, come di consueto, tramite M.Av. bancario e/o postale in quattro rate, alle scadenze del:


•28 febbraio 2017 - prima rata
•30 aprile 2017 (2 maggio) - seconda rata

•30 giugno 2017 - terza rata
•30 settembre 2017 (2 ottobre) - quarta rata


I bollettini M.Av. da utilizzare alle scadenze previste, recanti l’esatto importo dovuto, calcolato sulla base dell’effettivo status previdenziale, dovranno essere generati e stampati direttamente, da ciascun iscritto, dal sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) mediante la sezione “Accessi Riservati - Posizione Personale“, utilizzando il codice meccanografico e il PIN personale.


La misura della contribuzione minima soggettiva ed integrativa, per l’anno 2017, determinata ai sensi degli art. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 L. 247/2012, è così costituita:
- contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1) € 2.815,00
- con riduzione del 50% * € 1.407,50
- con riduzione dell’ulteriore 50% * € 703,75
*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa.
- contributo minimo integrativo (art. 7, comma 1) € 710,00
- con riduzione del 50% (art. 7, comma 3) € 355,00

Art. 9  del Regolamento sanzioni -Omesso o ritardato versamento di contributi minimi - Le sanzioni di cui agli artt. 6 e 7 si applicano anche alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata.


Si informa che anche per il corrente anno 2017 il contributo di maternità, verrà successivamente determinato e, pertanto, richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2017, con scadenza 30/09/2017.
Si precisa, pertanto, che la produzione e la stampa del bollettino relativo all’ultima rata della contribuzione minima 2017, scadenza 30 settembre, sarà resa disponibile una volta determinato il contributo di maternità per l’anno 2017.

 

Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2017, mediante la produzione e la stampa del bollettino come sopra descritto, ovvero tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione o in unica soluzione (mese di settembre) o in quattro rate (mesi settembre/dicembre) se tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non avesse ancora attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione modulistica del portale web della Cassa.

La nuova funzionalità di produzione e stampa dei bollettini di versamento sarà disponibile sul sito web della Cassa a partire da lunedì 6 febbraio 2017.

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si invita a consultare il sito: www.cassaforense.it, ovvero a contattare il nostro Information Center previdenziale.

 

DOMANDE DI ESONERO EX ART.10  DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012

Si comunica che, a partire da lunedì 6 febbraio 2017, sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2017, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012.

Si precisa che l'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012.

Per la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.

Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2017 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari iva, prodotti nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art 21 L.247/2012) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2017, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione:"Accesso Riservato - Servizi On-Line-Istanze OnLine".

Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione.

L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.

Cordiali saluti

Il Delegato distrettuale - Maria Grazia Rodari"

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