Formazione continua: comunicato

Cari Colleghi.

come noto, la formazione continua è diventata obbligo di legge in forza del DPR 137 del 7.8.2012 attuativo della riforma degli ordini professionali (cfr. art. 11 L. 247/12); il Regolamento del CNF del 16.7.2014 n. 6, ha poi attuato la riforma, recepita nello stesso anno anche nel Nuovo Codice Deontologico (cfr. art. 15).

Gli Ordini territoriali hanno il compito di predisporre il piano formativo e di vigilare sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.

Nella convinzione che la formazione continua assicuri un processo culturale di crescita professionale, abbiamo, in questi anni, cercato di proporre un piano formativo ampio e di qualità che offrisse agli iscritti l’aggiornamento sui tre “saperi”: il sapere giuridico, il saper fare (le abilità) e il saper essere (deontologia).

L’art. 25 del Reg. n. 6 del 2014 stabilisce che la violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale rappresenta un’infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico ed è condicio sine qua non per l’iscrizione e mantenimento dell’iscrizione stessa in tutti gli elenchi previsti da specifiche normative, convenzioni o comunque deputati all’acquisizione d’incarichi professionali, nonché titolo per ammettere tirocinanti alla frequentazione del proprio studio.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio ha l’obbligo di verificare l’adempimento del dovere formativo anche nell’ambito degli iscritti agli elenchi delle difese d’ufficio, del gratuito patrocinio,  dei tutori, degli amministratori di sostegno, delle Curatele, dei gestori della crisi da sovraindebitamento, dei delegati alle vendite al fine della conferma del loro regolare inserimento.

Ricordiamo, infine, che il rispetto dell’obbligo della formazione continua è destinato, nei prossimi mesi, ad acquisire un’importanza pregnante anche sotto il profilo della permanenza dell’iscrizione all’albo; l’art. 2 del DM 25/02/2016 n. 47, relativo all’accertamento dell’esercizio della professionale forense, inserisce infatti l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale tra i requisiti specifici, che devono obbligatoriamente sussistere affinché l’esercizio professionale possa considerarsi effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

È di tutta evidenza come ad una tale previsione sarà correlata, al di là dell’attuale sanzione deontologica, quella della cancellazione dall’Albo, che verrà demandata agli stessi Ordini territoriali.

Certi che l’importanza del tema non sfuggirà alla sensibilità di ognuno degli iscritti, Vi invitiamo a verificare su Riconosco che la Vostra personale situazione dei crediti sia regolarmente aggiornata, nonché a provvedere, entro il 28.02.2017, a completare tutte le procedure di caricamento degli attestati relativi ad eventi esterni, od a consegnare alla segreteria la relativa certificazione, con riferimento al triennio 2014/2016.

Infine, allo scopo di controllare l’effettiva partecipazione ai convegni si comunica che verranno effettuate rigorose verifiche sulle presenze durante tutto lo svolgimento di ogni corso.

Cordiali saluti

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea

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