Obblighi assicurativi dall'11 ottobre 2017


Su iniziativa del Presidente dell'Unione Regionale (Avv. Mario Napoli), si rammenta a tutti gli Iscritti che, secondo quanto previsto dal D.M. 22/9/2016 in attuazione all’art. 12 della legge 31/12/2012 n. 247, dal prossimo 11 ottobre 2017 scatterà l’obbligo di stipulare (e/o aggiornare):

-          la polizza assicurativa che copre i rischi della responsabilità civile professionale;

-          la polizza infortuni per avvocati, collaboratori, praticanti e dipendenti non coperti dall’INAIL.

 

A)     La polizza per la responsabilità civile professionale deve prevedere i seguenti massimali minimi:   

 

Cat.

Fascia di rischio

Massimale minimo

 

A

Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo eser-cizio chiuso non superiore a euro 30.000,00

Euro 350.000,00

per sinistro e per anno assicurativo

 

B

Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00

Euro 500.000,00

per sinistro e per anno assicurativo

 

C

Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00

Euro 1.000.000,00

per sinistro e per anno assicurativo

 

D

Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00

Euro 1.000.000,00

per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo

 

E

Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00

Euro 2.000.000,00

per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo

 

F

Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti 

Euro 5.000.000,00

per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

 

 

B)     La polizza per l’assicurazione contro gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale o a causa di essa che causino morte, invalidità permanente o temporanea, nonché spese mediche, deve prevedere:

-            capitale in caso di morte: € 100.000,00

-            capitale in caso di invalidità permanente: € 100.000,00

-            diaria giornaliera da invalidità temporanea: € 50,00.

 

Infatti, ai sensi dell’art. 12 della legge 247 del 2012 (Riforma della professione forense):

1.  L’avvocato, l’associazione o la società tra professionisti devono stipulare autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da Ordini Territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia dei documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

L’avvocato rende noto al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2.  All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite di associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dai locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell’Ordine.

 4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministero della Giustizia, sentito il CNF.”

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