ESONERO CONTRIBUTI SOGGETTIVI 2021

06 Agosto 2021

Esonero contributi soggettivi 2021

Avvio procedura

A partire da oggi, 5 agosto 2021, alle ore 14.00, sarà disponibile on line, tramite accesso all’Area riservata del sito, la domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 previsto dal D.M. del 17/5/2021 (pubblicato il 28/07/2021), in attuazione dell’art. 1, comma 20, L. 178/2020.

 

Oggetto dell’esonero potranno essere i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (minimo soggettivo 2021 e autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020 – Mod. 5/2021), entro il limite massimo di € 3.000 complessivi (salvo minore importo stabilito nel successivo D.M. attuativo).

 

La relativa domanda andrà presentata esclusivamente con modalità telematica entro il termine perentorio del 31/10/2021.

 

Eventuali richieste, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quella stabilita, saranno ritenute inammissibili.

 

L’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio agli aventi diritto.

 

Nello specifico, l’esonero potrà essere richiesto dagli iscritti alla Cassa in epoca antecedente il 1°/01/2021:

 

NON titolari di pensione diretta della Cassa o di altro Ente per l’intero periodo oggetto di esonero (2021), eccetto la pensione d’invalidità;

 

NON titolare di contratto di lavoro subordinato, per il periodo oggetto di esonero (2021)

 

I predetti beneficiari dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

 

a) aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito professionale IRPEF non superiore a 50.000 euro;

 

b) aver subìto un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019;

 

c) essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

 

I requisiti a) e b) NON si applicano agli iscritti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.

 

La regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021.

 

A tal fine, la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31/10/2021 (art. 47bis del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021).

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. La domanda potrà essere presentata a un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

 

Sarà comunque necessario attendere l’emanazione di un successivo D.M. con il quale saranno definiti i criteri e le modalità ai quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8 del D.M. 17 maggio 2021).

 

Per agevolare l’invio delle domande, anche durante il periodo di chiusura dell’Ente (9 – 20 agosto) resterà attivo il call center telefonico al n. 06/87404040, con orario 8.00 – 14.00.

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