Spese per il mantenimento dei figli: protocollo d'intesa

Comunichiamo che nel presente sito, nella sezione "Documenti per l'avvocato - area civile", è stato pubblicato il “Protocollo d’intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.

Il protocollo - che è uno strumento operativo che si inserisce nella gerarchia delle fonti normative e non sostituisce l'autonomia dell'Avvocato ed il libero apprezzamento discrezionale del Giudice nell'applicazione della legge - si propone la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinariee straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, al fine di ridurre il contenzioso tra i genitori, nonché di aiutare noi stessi ed i nostri assistiti nella regolamentazione più consapevole dei rapporti nella crisi famigliare ed i Giudici nelle loro decisioni quando sorge un conflitto.

Altri Tribunali hanno predisposto analoghi protocolli a cui ci siamo ispirati, pur realizzando un documento originale, frutto del ragionamento condiviso su ogni spesa.

L’esigenza di fare chiarezza in una materia particolarmente magmatica come quella della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e tra quelle che necessitano o non necessitano della concertazione, è stata avvertita soprattutto dopo l’ordinanza della Suprema Corte del 30 Luglio 2015 n. 16175 (successivamente confermata dalle pronunce della Cassazione nn. 2127/2016 e 4182/2016) che ha ritenuto non necessario il preventivo accordo, laddove risulti che la spesa risponda all'interesse del minore e sia compatibile con le condizioni economiche dei genitori.

Vi invitiamo a utilizzare il presente protocollo, consegnandolo anche ai Vostri assistiti, non intendendolo tuttavia come un traguardo ma come un lavoro “a tappe”, che dovrà essere sperimentato e verificato da tutti i soggetti coinvolti e dovrà essere applicato con elasticità e ragionevolezza, evidenziandosi nel singolo ricorso e/o provvedimento eventuali motivate deroghe che si rendessero necessarie per una  migliore e più adeguata definizione del caso specifico.

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