G. di P. Ivrea - OK al D.I. all'avvocato che allega nota spese corredata da parere COA (e non da fattura)

03 Marzo 2022

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

si seguita a quanto comunicato in data 03/02/2021 in ordine all’indirizzo giurisprudenziale avallato da alcuni Giudici di Pace di Ivrea e dagli stessi perorato nonostante l’intervenuto pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 19427 del 2021, ha accolto l’orientamento opposto secondo cui l’avvocato che si avvale del procedimento di ingiunzione per il recupero del proprio credito , ai sensi degli artt. 633 e 636 c,p,c, può fondare la propria richiesta sulla parcella delle spese corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine e non , necessariamente, sulla relativa fattura.

Si informa che a seguito di contatti intercorsi tra questo Consiglio dell’Ordine ed il Presidente del Tribunale dott. Bevilacqua oltre che con il referente dott. Salustri finalizzati al coinvolgimento ed alla sensibilizzazione degli stessi sull’argomento, risulta un recente revirement interpretativo in seno alle decisioni dei Giudici di Pace di Ivrea consistente nel far proprio il principio di diritto espresso sul tema dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite succitata e, dunque, a concedere i decreti ingiuntivi all’avvocato che allega al proprio ricorso la nota spese corredata dal parere di congruità espresso dall’associazione professionale competente.

Si saluta cordialmente.

Per il COA di Ivrea

Il Consigliere

Avv. Stefano Bonaudo

 

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