Abilitazione al patrocinio

Il praticante avvocato ammesso al patrocinio può svolgere l'attività giudiziaria nei limiti definiti dalla c.d. "Legge Carotti" del 16/12/99 n. 479.

In particolare, il praticante, dopo il conseguimento dell'abilitazione, può esercitare il patrocinio nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente:

A) Negli affari civili    

alle cause relative a:       

  •     beni mobili e immobili, ma il cui valore non ecceda lire cinquanta milioni (pari 25.822,84 Euro);
  •     azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del c.p.c.;
  •     denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, 2° c., c.p.c.;
  •     rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;    

B) Negli affari penali

alle cause relative a:

  •     reati che comportino una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola oppure congiunta alla predetta pena detentiva. (Si tratta di contravvenzioni o di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.)
  •     violenza o minaccia a un pubblico ufficiale previsti dall'art. 336 c.p.;
  •     resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 c.p.;
  •     oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, 2° c., c.p.;
  •     violazione dei sigilli aggravata a norma dell'art. 349, 2° c., c.p.;
  •     rissa aggravata a norma dell'art. 588, 2°c., c.p., con esclusione dell'ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  •     furto aggravato a norma dell'art. 625 del c.p.;
  •     ricettazione prevista dall'art. 648 c.p.;
  •     nonché tutti i reati attribuiti ex d.lgs. 274/2000 alla competenza del Giudice di Pace.

Sebbene non espressamente menzionata dalla legge, il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto la possibilità di patrocinio, nel caso in cui il valore della controversia non superi i 25.822,84 Euro, anche in materia di esecuzioni (Parere n. 35 del 23/9/09) e lavoro (Parere n. 59 del 26/10/06).

Nell'esercizio di funzioni improprie da parte del praticante abilitato non solo si può ravvisare l'esercizio abusivo della professione di avvocato, ma la mancanza di legittimazione può anche dare luogo a nullità degli atti giudiziari redatti.


Documenti da depositare in Segreteria per ottenere l'abilitazione al patrocinio:

1) Richiesta di iscrizione in bollo da € 16,00;

2) Ricevuta attestante l'avvenuto versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato all'Agenzia delle entrate ufficio di Roma o Pescara;

3) Dichiarazione del dominus in bollo da € 16,00, attestante il perfezionamento del periodo di pratica necessario per ottenere il patrocinio;

4) Fotocopia del codice fiscale e della carta d'identità;

5) Due fotografie formato tessera;

6) Moduli "Questionario" ed "Informativa privacy" debitamente compilati e sottoscritti;

7) Pagamento della quota di iscrizione all'albo, di importo pari alla quota annuale, da versare all'atto dell'iscrizione stessa presso la Segreteria dell'Ordine;

8) Numero 4 marche da bollo da  € 16,00 ciascuna.

Modulistica:

Formazione

Documenti

Notizie